Adozione internazionale per le coppie omosessuali

La genitorialità nelle coppie omosessuali è variamente limitata nel nostro sistema normativo, nel quale tuttavia si stanno registrando progressive e significative aperture.

Unioni civili: lo stato dell’arte sulle adozioni di minori 

Ad oggi le coppie unite civilmente non possono far domanda per adottare un minore straniero.

L’art. 29 bis della Legge sulle adozioni è chiaro al riguardo perché limita alle coppie coniugate la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione di minore e quindi la possibilità di ottenere dal Tribunale per i Minorenni il decreto di idoneità all’adozione.

In altre parole, la legge italiana, ancora oggi, elegge come possibili coppie adottanti soltanto le coppie unite in matrimonio, ovvero soltanto le coppie eterosessuali unite in matrimonio, mentre esclude dalla platea dei possibili adottanti le coppie omosessuali che hanno contratto unione civile.

Una possibile svolta: il caso della coppia gay di Venezia

L’11 marzo 2026 il Tribunale dei Minorenni di Venezia ha dato l’input affinché l’art. 29 bis della legge sulle adozioni venga messo in discussione sotto il profilo della legittimità costituzionale.

I giudici minorili veneziani prendono le mosse dal caso di una coppia omosessuale unita civilmente dal 2019 (e stabilmente convivente dal 2017), che aveva presentato domanda di disponibilità ad adottare un minore straniero, di non oltre 7 anni, anche affetto da malattia (lieve e reversibile), di qualsiasi etnia e religione, abbandonato e quindi alla ricerca di una famiglia stabile e serena.

I candidati adottanti sono due uomini, con professione stabile e adeguatamente remunerata, circondati da ampia rete parentale ed amicale, ritenuti dall’equipe socio-sanitaria incaricata dal Tribunale come coppia consolidata e coesa, composta da persone caratterialmente diverse ma reciprocamente in grado di completarsi, emotivamente equilibrate, in grado di comunicare in modo funzionale, consapevoli delle possibili criticità che un’adozione comporta, propense a chiedere supporto nel caso di difficoltà.

Ma, soprattutto, emerge nella coppia l’esistenza di un progetto genitoriale comune che prescinde dalla volontà di diventare genitori ad ogni costo e si focalizza piuttosto sul desiderio di offrire amore e un ambiente stabile e accogliente a bambini che ne sono privi.

Ora, a fronte di una situazione concreta così strutturata e convalidata dai numerosi esperti coinvolti nella valutazione di idoneità della coppia, il Tribunale veneziano ha dovuto constatare l’incongruenza dell’art. 29 bis della legge sulle adozioni che vieta a coppie vincolate da unione civile di presentare domanda di adozione.

I single possono presentare domanda di adozione di minori stranieri

L’incoerenza è evidente anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale più recente e, in particolare, della sentenza n. 33 del 2025 con cui la stessa Corte costituzionale, esattamente un anno fa, ha dichiarato l’incostituzionalità della stessa norma laddove esclude tra le categorie di possibili adottanti le persone di stato libero, ovvero non unite in matrimonio. Ciò significa che oggi i single possono fare domanda per essere dichiarati idonei alla adozione di un minore e quindi, se valutati idonei, possono adottare.

Nella sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 il Giudice delle leggi, con una decisione lungimirante, ha evidenziato come “La possibilità di incidere sulla effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti”.

E allora, se questo è vero, perché due persone legate da unione civile non possono adottare?

L’escamotage per aggirare il divieto di adozione per la coppia omosessuale unita civilmente

Il tribunale veneziano va oltre, con estrema lucidità e coerenza, e rappresenta il paradosso: la coppia unita civilmente dovrebbe, per poter adottare, sciogliere l’unione civile, uno dei due single potrebbe così presentare domanda di adozione del minore, l’altro partner potrebbe poi adottarlo con la stepchild adoption (adozione in casi particolari, vedi articolo del blog) e nel frattempo la coppia si potrebbe riunire civilmente.

In sostanza il minore abbandonato potrebbe essere adottato dalla coppia omoaffettiva unita civilmente solo dopo l’esperimento di ben due procedure (procedura di adozione internazionale da parte di un single dopo lo scioglimento dell’unione civile e procedura di adozione in casi particolari da parte dell’altro single) e, quindi, diventerebbe figlio per step, con il rischio che nel frattempo, ovvero nel tempo necessario al completamento delle due procedure, potrebbe non ricevere piena tutela giuridica.

Infatti, nell’evolversi delle due procedure, il minore potrebbe “contare” sui doveri genitoriali del solo genitore single che lo ha adottato per primo e quindi avere diritti solo rispetto ad esso finché non si è completata la stepchild adoption rispetto all’altro potenziale adottante.

Si pensi poi al caso in cui, nelle more della seconda procedura, il potenziale adottante muoia: il minore non potrebbe vantare diritti successori nei confronti di chi lo avrebbe adottato e acquisito come figlio.

Le conclusioni del Tribunale dei Minorenni di Venezia | AVVOCATO ANICHNI

Le conclusioni del Tribunale dei Minorenni di Venezia

Alla luce di tali incoerenze il Tribunale veneziano ha individuato le norme della Costituzione che risultano violate dall’art. 29 bis della legge n. 184/1983:

  • art. 2 della Cost. che garantisce i diritti inviolabili del cittadino sia come singolo che nelle formazioni sociale ove si svolge la sua personalità, in questo caso le unioni civili
  • art. 3 della Costituzione che enuclea il principio di uguaglianza: l’art. 29 bis discrimina la coppia unita civilmente rispetto alla coppia unita in matrimonio (che può adottare)
  • art. 117 Cost. sul rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e quindi in relazione all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare), all’art. 14 CEDU (sul divieto di discriminazione), nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, diritti e divieti palesemente violati dalla legge italiana sulle adozioni.

In ragione di ciò il Tribunale dei Minorenni di Venezia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis della Legge 184/1983 perché nega alla coppia unita civilmente la possibilità di presentare domanda per essere dichiarata idonea all’adozione e di conseguenza di ottenere un decreto di idoneità all’adozione, nonostante la coppia sia obiettivamente e soggettivamente idonea.

Non ci resta quindi che attendere il verdetto del giudice delle leggi, auspicando che prosegua nel solco del percorso evolutivo giurisprudenziale che sta vedendo, negli ultimi anni, un progressivo abbattimento di barriere al riconoscimento di una genitorialità che corrisponda meglio all’esigenza di effettività di tutela del minore, in tal caso del minore in stato d’abbandono.

Vuoi approfondire la tua situazione con un supporto legale dedicato?

Per valutare correttamente il tuo caso e ricevere informazioni giuridiche mirate, puoi richiedere una consulenza scegliendo tra un appuntamento in presenza presso il mio studio a Formigine (Modena) o una consulenza legale online. Un primo confronto può aiutarti a comprendere meglio strumenti, limiti e possibilità previste dalla normativa.

I miei contatti

(+39) 375 78 98 203

romina@avvocatoanichini.it

Piazza Alcide De Gasperi, 4 Formigine – MODENA

Vuoi raccontarmi le tue esigenze?

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Nome e Cognome

Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini del Servizio di Google.

Termini e Condizioni